- 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017
- Parere Consiglio di Stato 1.6.2018 n. 1449
- Circolare Ministero Lavoro 11.1.2019, n. 2
Recentemente il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito al nuovo obbligo di pubblicità / trasparenza previsto per Enti del Terzo settore che percepiscono “vantaggi economici” (sovvenzioni, contributi, sostegni, somme erogate a titolo di corrispettivo, ecc.) da parte della Pubblica amministrazione ed enti assimilati.
Tale obbligo, decorrente dal 2019:
− interessa tutte le somme ricevute nell’anno solare precedente se di importo pari o superiore a € 10.000,00 nella loro somma complessiva;
− è assolto per gli ETS tramite pubblicazione delle informazioni sul proprio sito Internet entro il 28.2; in mancanza del sito proprio, può essere utilizzato il profilo facebook associativo, ovvero il sito della rete associativa a cui eventualmente si aderisce.
Di conseguenza, entro il 28.2.2019 gli ETS devono pubblicare i dati relativi ai vantaggi economici percepiti/ricevuti nel corso del 2018.
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Il citato comma 125 prevede, in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicità, la restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi dal 28.2 di ciascun anno. Tale sanzione è applicabile esclusivamente alle imprese. L’assenza dello scopo di lucro negli altri soggetti destinatari del nuovo obbligo giustifica, per il Consiglio di Stato, tale difformità di trattamento tra le due categorie di soggetti.